Con questo articolo e il podcast che segue voglio mettere a nudo l’articolo 41 bis della legge 157 del 2019. E porre tutte le criticità in evidenza, facendo sì che tale norma serva solo a fare un gran baccano mediatico senza realmente risolvere il problema di chi vive il dannoso problema del debito in sofferenza e il conseguente dramma della procedura esecutiva.
Da una stima approssimativa delle limitazioni poste per accedere ai sedicenti benefici dell’ art. 41 bis della legge 157 del 2019 penso che non più del 5/10% possa utilizzare tale norma.
E per essere più preciso, di seguito, menzionerò le principali condizioni che di fatto pongono un limite di accesso e oltretutto l’illusione di un reale vantaggio:
- PRIMA CONDIZIONE
Il debitore sia qualificabile come “consumatore”. Semplificando e non menzionando le norme, tale definizione identifica esclusivamente la persona fisica che agisce per scopi estranei a qualsiasi attività professionale e imprenditoriale. Quindi sono escluse tutte le case in asta derivanti da imprese e fallimenti;
- SECONDA CONDIZIONE
Il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria o una società veicolo;
- TERZA CONDIZIONE
Il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile che sia prima casa. Quindi è escluso tutto ciò che non è residenziale e prima casa;
- QUARTA CONDIZIONE
L’esecuzione, o meglio il pignoramento sia stato notificato tra la data del 1 gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019
- QUINTA CONDIZIONE
Non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque sia depositato, prima della presentazione dell’istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti.
E qui si inizia realmente a complicare tutto, perché dalla nostra esperienza, è difficile non trovare almeno un altro soggetto inserito nella procedura, di solito il condominio, e spesso fatto compagnia dall’Agenzia delle Riscossioni.
Quindi secondo questo punto della legge, prima di richiedere la possibilità di “essere rifinanziato” dovrei estinguere questi debiti. La vedo un bel pò complicata;
- SESTA CONDIZIONE
L’istanza sia presentata entro il termine del 31 dicembre del 2021;
- SETTIMA CONDIZIONE
il debito complessivo, pertanto il montante debito non sia superiore a € 250.000;00;
- OTTAVA CONDIZIONE
l’importo offerto non sia inferiore al 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato dalla consulenza tecnica d’ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell’ asta.
Qualora il debito complessivo sia inferiore al 75 per cento dei predetti valori, l’importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi.
Tutti questi calcoli per comprendere l’offerta di estinzione da fare impongono una
domanda fondamentale da fare:
“in base a quale normativa sarei tornato ancora finanziabile, essendo segnalato come cattivo pagatore nei sistemi di informazioni creditizie?”
- NONA CONDIZIONE
Il rimborso dell’importo rinegoziato e finanziato avvenga con una dilazione non superiore a trenta anni e comunque che la sua durata sommata all’età del debitore non superi il numero 80;
- DECIMA CONDIZIONE
Il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa in favore del creditore, ovvero quindi che il debitore si accolli tutti i costi della procedura.
Anche se non sono stato perfettamente esaustivo, spero che vi basta comprendere che questa norma non solo non risolve un problema, ma non è un saldo e stralcio immobiliare!
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Saldo e Stralcio Immobiliare
Gennaro Canistro, Consulente Saldo e stralcio immobiliare ed investimenti immobiliari